METALMECCANICI: A GIUGNO 123,40 EURO MEDIE DI AUMENTO DEI SALARI
Comunicato stampa: Dichiarazione del Segretario generale FIM CISL Roberto Benaglia
METALMECCANICI: A GIUGNO 123,40 EURO MEDIE DI AUMENTO DEI SALARI INVECE CHE 27
BENAGLIA (FIM CISL): “SOLUZIONE POSITIVA PER I SALARI, FRUTTO DI UN CONTRATTO MATURO E INNOVATIVO”
Nella giornata odierna, a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat dei dati consuntivi sull’inflazione registrata nel 2022, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm hanno definito l’entità dell’aumento per la terza tranche contrattuale che viene erogata a giugno 2023 a 1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici.
La “clausola di salvaguardia”, conquistata nel febbraio di 2 anni fa con la sottoscrizione del CCNL, nel caso in cui l’inflazione registrata a consuntivo sia superiore a quella stabilita in sede di sottoscrizione del Contratto, consente di ottenere aumenti superiori ai 27 euro pattuiti al momento della stipula.
Pertanto, a giugno, sulla base dell’indice Ipca per l’anno 2022 depurato dall’inflazione dei beni energetici importati, come pubblicato oggi dall’Istat, i metalmeccanici godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 Euro medi mensili, pari a 6,6 punti percentuali (96,4 euro in più di quanto previsto).
“Si tratta di una soluzione positiva, unica nel panorama contrattuale del nostro Paese, originale e frutto di un contratto innovativo e maturo” – dichiara Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl – “determinare gli aumenti salariali durante e non solo a fine contratto è una scelta pragmatica e molto utile. Con questa formula, mettiamo nelle buste paga dei metalmeccanici un robusto sostegno economico, recuperando subito il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, senza dover aspettare la scadenza del contratto fra un anno.
Certo – continua il sindacalista – questo importante risultato lascia aperta una verifica complessiva sulla difesa dell’intero potere di acquisto delle buste paga, che andrà verificata a fine contratto. L’Ipca depurata dall’inflazione dei beni energetici importati è un parametro che nel medio-lungo periodo ha sempre retto, ma oggi sconta un forte scostamento al ribasso dovuto alla grande crescita dei prezzi di gas ed elettricità dello scorso anno.
Inoltre data l’attuale situazione inflattiva e la necessità di un recupero reale della perdita causata dall’inflazione, chiederemo alle singole aziende di non procedere all’assorbimento dei superminimi per la quota degli aumenti contrattuali.
Imposteremo la prossima piattaforma contrattuale con due obiettivi salariali: riaffermare la piena difesa del potere di acquisto tipica del ruolo dei CCNL e riacquisire quell’incremento dei salari reali legato al valore del lavoro e alla riforma dell’inquadramento che avevamo pattuito che il rialzo dell’inflazione ha bruciato.”
Nuovi minimi tabellari giugno 2022
Scattano dal 1° giungo 2022 (1° maggio 2022 per gli artigiani) i nuovi minimi tabellari.
Riportiamo i documenti, redatti dalla FimCisl, inerenti i nuovi minimi tabellari che si applicano ai Metalmeccanici, Artigiani, CONFIMI, CONFAPI e COOPERATIVE:
01 Giugno 2022
- METALMECCANICI CCNL Minimi tabellari giugno 2022 FimCisl.pdf
- CONFIMI CCNL Minimi tabellari giungo 2022 FimCisl.pdf
- CONFAPI CCNL Minimi tabellari giugno 2022 FimCisl.pdf
- COOPERATIVE CCNL Legacoop Confcooperative Minimi tabellari giugno 2022 FimCisl.pdf
01 Maggio 2022
Nuovi minimi tabellari artigiani maggio 2022
Scattano dal 1° maggio 2022 i nuovi minimi tabellari per gli artigiani metalmeccanici.
Riportiamo il documento, redatto dalla FimCisl, inerente i nuovi minimi tabellari che si applicano agli Artigiani metalmeccanici:
INFO CCNL Artigiani (2019-2022)
CCNL AREA ARTIGIANI: AUMENTI SALARIALI DAL 1° MAGGIO 2022
Scatta dal 1° maggio 2022 la seconda trance di aumento dei minimi salariali per i lavoratori dell’artigianato del settore Metalmeccanica ed Installazioni di Impianti, degli Orafi, Argentieri ed Affini, degli Odontotecnici e del settore del Restauro, sulla base dell’ipotesi di rinnovo del 17-12-2021 tra le Associazioni dell’artigianato e Fim-Fiom-Uilm.
Ricordiamo le condizioni retribuite definite nel rinnovo del 17 dicembre 2021:
✔ I minimi contrattuali di ciascun livello professionale verranno rivalutati complessivamente del 5%, in tre tranche nell’anno 2022.
✔ Quota una tantum di €130 complessiva. € 70 euro con la retribuzione di marzo 2022 e € 60 euro con la retribuzione di luglio 2022.
✔ Gli importi dell’indennità trasferta e reperibilità sono aumentati del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un’indennità quadri di € 70,00 mensili e ai lavoratori con funzioni direttive
inquadrati al livello 1 spetta un’indennità mensile di €50.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Estratto dal CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 2021 per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 1. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
Periodo di preavviso per categoria professionale:
Anni di servizio | Livelli B2, B3 e A1 | Livelli C2, C3 e B1 | Livelli D1, D2 e C1 |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 15 giorni | 10 giorni |
Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni |
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 15 giorni | 1 mese |
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.
Entità di mancato preavviso per categoria:
Anni di servizio | Livelli B2, B3 e A1 | Livelli C2, C3 e B1 | Livelli D1, D2 e C1 |
Fino a 5 anni | 2 mesilità | 1,5 mesilità | 0,33 mesilità |
Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesilità | 2 mesilità | 0,67 mesilità |
Oltre i 10 anni | 4 mesilità | 2,5 mesilità | 1 mesilità |
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
In attuazione dell’articolo 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della rappresentanza sindacale unitaria.
L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.
NB: Quanto sopra è un estratto dal CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 2021 per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti
FIM-Cisl Informa: A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie debbono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di necessità, i Nostri operatori FIM-Cisl sono a Vostra disposizione, per gestire al meglio le procedure correlate alle dimissioni. Vedi Contatti