Massimali cassa integrazione guadagni
MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ( “anno 2023” )
La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) introduce novità importanti sul riconoscimento delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e sugli ammortizzatori riconosciuti dai Fondi:
a) l’ampliamento della platea dei lavoratori possibili fruitori
- potranno godere del riconoscimento dell’integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
b) anzianità lavorativa
- l’anzianità lavorativa per ottenere l’integrazione salariale, dal 1 gennaio 2022, è ridotta da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro. Tale requisito temporale non è richiesto allorquando l’istanza di integrazione salariale discende da eventi oggettivamente non evitabili;
c) massimale unico per l’integrazione salariale 2023
- nuovo massimale unico pari a 1321,53 euro lordi a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Con la circolare n. 14 del 03 febbraio 2023, l’Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimali per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, Contratto di Solidarietà e Fis riguardanti l’anno 2023 a decorrere dal 1ª gennaio 2023. Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
MASSIMALE
- indennità mensile lorda € 1.321,53
- Indennità mensile al netto dei contributi € 1.244,36
NASPI
La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avute negli ultimi 4 anni per un numero massimo di 24 mesi.
Se la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:
- Inferiore a € 1.352,19 l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile
- Superiore a € 1.352,19 l’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente ma comunque l’importo massimo erogabile, non può superare i € 1.470,99.
La NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione.
Per i richiedenti che hanno compiuto il 55° anno di età alla presentazione della domanda per la NASPI, la riduzione del 3% si applica a decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O ASSISTENZA: rivolgiti ai delegati Fim Cisl della tua azienda o agli Operatori sindacali Fim Cisl Marche.